Roma - 14 febbraio 2025 _ La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Consob, è tornata sul tema dei fattori ESG con un ‘Richiamo di attenzione’ che fa seguito al precedente Richiamo documento n. 1/24 del 25 luglio 2024 portando in evidenza l’adeguamento agli obblighi in materia di finanza sostenibile sui profili ESG.
La Commissione prosegue in tal modo la sua azione di impulso nei confronti degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento già richiamati all’adeguamento agli obblighi in materia di finanza sostenibile sui profili ESG.
Con il nuovo richiamo l’autorità di controllo si rivolge ai gestori invitandoli a porre attenzione sulla conformità ad alcuni elementi chiave della disciplina relativi all’inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale degli OICR e alla trasparenza informativa a livello di prodotto.
Obiettivo dichiarato è accompagnare l’industria nella corretta applicazione delle disposizioni relative al settore della finanza sostenibile” e favorire la convergenza della vigilanza fornendo anche indicazioni per la loro applicazione alla luce delle iniziative dell’Esma.
Al riguardo, nell’ottica dell’adozione da parte dei gestori di meccanismi operativi robusti ed efficaci, si richiama l’attenzione degli operatori:
alla previsione di efficaci modalità di monitoraggio del rispetto delle liste di esclusione, nonché alla previsione di una tempistica di revisione delle liste tale da consentire che le stesse risultino costantemente aggiornate rispetto all’evoluzione dell’operatività delle imprese target;
alla definizione di criteri per la selezione degli investimenti (e.g., soglie di accettabilità per l’investimento, metriche e indicatori) che risultino efficaci al fine dell’identificazione delle iniziative imprenditoriali che, dal punto di vista dei parametri ESG, siano effettivamente virtuose o al momento dell’investimento o in una prospettiva evolutiva. In particolare, tali criteri dovranno essere tali da consentire che le scelte di investimento costituiscano la risultante della valutazione delle singole società target, sulla base di informazioni che consentano una adeguata conoscenza di ciascuno dei pillar (E-S-G) e, nell’ambito di questi, dei parametri che sono rilevanti in considerazione delle caratteristiche promosse/obiettivi perseguiti; ciò avendo anche a mente che la metodologia dovrà essere tale da assicurare che ciascuna società target sia conforme al requisito della good governance;
nel caso che la valutazione dei singoli pillar (e dei parametri sottesi agli stessi) rilevanti in considerazione delle connotazioni ESG del prodotto, sia integrata dall’utilizzo di un indicatore sintetico (e.g., in termini di score/rating/rischio ESG del portafoglio e, ove rilevante, del benchmark) che è computato sulla base di una metodologia interna, definizione di una procedura oggettiva per il computo dell’indicatore, che assicuri l’equivalenza nella valutazione del fondo e in quella del benchmark e tale da consentire la verificabilità ex post;
alla verifica del rispetto dei criteri di selezione previamente definiti sulla base di informazioni aggiornate ed affidabili; alla definizione di criteri oggettivi per la gestione degli emittenti per i quali non siano disponibili, in tutto o in parte, informazioni;
alla definizione di un processo che - considerato nella sua interezza – risulti indipendente, trasparente e corretto. Al riguardo, acquista rilevanza la separatezza funzionale ed organizzativa delle tre principali fasi del processo (a. la definizione dei criteri e degli obiettivi ESG e degli elementi binding per il conseguimento degli obiettivi sostenibili e/o delle caratteristiche ambientali e/o sociali; b. l’implementazione delle scelte di investimento; c. il monitoraggio del rispetto degli obiettivi e dei criteri binding che sono stati previamente definiti), nonché la tracciabilità del processo in modo che lo stesso sia ricostruibile ex post.