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Finanza sostenibile: il Consiglio dell’EU ha approvato il mandato negoziale sul Rating ESG

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Nuove regole per rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili

Bruxelles - 6 gennaio 2024 _ Il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sul suo mandato negoziale su una proposta di regolamento sui rating ambientali, sociali e di governance (ESG), con l'obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

I rating ESG forniscono un giudizio sul profilo di sostenibilità di un’azienda o di uno strumento finanziario, valutandone l’esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla società e sull’ambiente. I rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati dei capitali e sulla fiducia degli investitori.

Le nuove regole mirano a rafforzare l’affidabilità e la comparabilità dei rating ESG migliorando la trasparenza e l’integrità delle operazioni dei fornitori di rating ESG, rendendo i rating più comparabili e prevenendo potenziali conflitti di interessi.

Secondo le norme proposte, i fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati e vigilati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA, e rispettare i requisiti di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la loro metodologia e le fonti di informazione. I fornitori saranno soggetti a misure specifiche per prevenire e gestire i conflitti di interessi.

Nel suo mandato negoziale, il Consiglio ha chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esenzioni applicabili. Inoltre, in linea con la direttiva sul reporting sostenibile delle imprese, ha chiarito che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani o alla governance.

I fornitori di rating ESG che desiderano operare nell’Unione europea dovranno rispettare determinati requisiti, tra cui l’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’ESMA o, nel caso di fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’UE, una decisione di equivalenza, l’approvazione dei loro rating ESG o un riconoscimento. Il Consiglio ha inoltre chiarito l'ambito di applicazione territoriale del regolamento, delineando cosa costituisce operare nell'UE, e fornito ulteriori chiarimenti sulle disposizioni applicabili nell'ambito del regime di omologazione.

Il Consiglio ha inoltre introdotto un regime di registrazione più leggero, temporaneo e facoltativo di tre anni per i piccoli fornitori di rating ESG esistenti e per i nuovi piccoli operatori sui mercati.

I piccoli fornitori di rating ESG che optano per il regime più leggero non dovranno pagare le commissioni di vigilanza dell’ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance, nonché obblighi di trasparenza verso il pubblico e gli utenti. Saranno inoltre soggetti ai poteri dell’ESMA di richiedere informazioni e condurre indagini e ispezioni in loco. All’uscita da questo regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno rispettare tutte le disposizioni delineate nel regolamento, compresi i requisiti in materia di governance e commissioni di vigilanza.

Per quanto riguarda la separazione tra business e attività, il Consiglio ha introdotto la possibilità per i fornitori di rating ESG di non avere un'entità giuridica separata per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara distinzione tra le attività e che pongano in atto misure per evitare conflitti di interessi. Tale deroga non sarebbe applicabile alle attività di consulenza o di revisione quando fornite a entità valutate.

 

Ludovico Tallarita

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